Art. 2
LEGGE 31 ottobre 1958, n. 966
In vigore dal 15 nov 1958
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-10-31;966#art-2