Art. 4

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 966

In vigore dal 15 nov 1958
L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 3). Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa della Amministrazione stessa. I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nello elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.
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