Art. 30

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio) Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio. Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo