Art. 30
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 27 set 1958
(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio)
Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.
Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
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