Art. 30 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 30

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio) Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio. Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.
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