Art. 28
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 30 mar 2002
(Contestazioni).
1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali
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