Art. 2

In vigore dal 9 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI CASSIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;386#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955. — Testo vigente | Portale Normativo