Art. 1

In vigore dal 9 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare, con relativi Annesso, scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese, il 12 gennaio 1955.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;386#art-1

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