Art. 2
2 / 2In vigore dal 9 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI CASSIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;386#art-2