Art. 9

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

In vigore dal 6 apr 1958
I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960 delle preferenze per l'emigrazione, di cui all'articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137. I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960.
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