Art. 6
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173
In vigore dal 6 apr 1958
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all' della legge 4 marzo 1952, n. 137.
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