Art. 11
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173
In vigore dal 6 apr 1958
Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI
- TOGNI - ANDREOTTI -
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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