Art. 6

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

In vigore dal 21 mar 1958
In Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, anche a effetti diversi da quelli indicati dall', primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonchè le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.
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