Art. 1
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162
In vigore dal 21 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennità di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.
La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.
Storico versioni
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