Art. 7

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

In vigore dal 21 mar 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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