Art. 22
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120
In vigore dal 26 mar 1958
Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-27;120#art-22