Art. 22 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

Art. 22

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

In vigore dal 26 mar 1958
Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952, è sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".
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