Art. 23
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120
In vigore dal 26 mar 1958
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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