Art. 8
LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60
In vigore dal 13 mar 1958
Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all' della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1958
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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