Art. 2
LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60
In vigore dal 13 mar 1958
I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.
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