Art. 2

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60

In vigore dal 13 mar 1958
I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-17;60#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo