Art. 1

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60

In vigore dal 13 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38. Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.
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