Art. 12

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73

In vigore dal 18 mar 1958
Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;73#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo