Art. 12
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73
In vigore dal 18 mar 1958
Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - ANDREOTTI -
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
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