Art. 9
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73
In vigore dal 2 dic 1965
L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
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Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.
Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.
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