Art. 2

In vigore dal 8 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;385#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953. — Testo vigente | Portale Normativo