Art. 1

In vigore dal 8 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953: 1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;385#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo