Art. 1
In vigore dal 8 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-07;385#art-1