Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 8 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;385#art-2