Art. 7

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

In vigore dal 11 feb 1986
Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce. ALLEGATO. Scala mobile (valore del punto). Portieri: prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo).................................................. L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -Sardegna).................................................L. 13,10 Addetti alle pulizie: prima zona...........................................L. 14,30 seconda zona........................................." 12,30 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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