Art. 6
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23
In vigore dal 2 mar 1958
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dello immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
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