Art. 5

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23

In vigore dal 19 apr 1958
Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anzianità pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennità supplementari di cui all'art. 4 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).
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