Art. 4
LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13
In vigore dal 18 feb 1958
Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
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