Art. 3

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all', scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
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