Art. 1

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
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