Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria. La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.
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