Art. 13
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294
In vigore dal 28 gen 1958
S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:
a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);
b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.
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