Art. 17

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
Per le merci di cui agli gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all', primo comma. Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli della presente legge in quanto applicabili. Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le Amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.
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