Art. 5

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294

In vigore dal 28 gen 1958
L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro. All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività. La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata, e del Ministero del tesoro. Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.
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