Art. 3
In vigore dal 25 gen 1958
Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell' si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI - CARLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-11-26;1285#art-3