Art. 1
In vigore dal 25 gen 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-11-26;1285#art-1