Art. 2
In vigore dal 25 gen 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-11-26;1285#art-2