Art. 5

LEGGE 18 ottobre 1957, n. 1026

In vigore dal 20 nov 1957
Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente , cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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