Art. 4

LEGGE 18 ottobre 1957, n. 1026

In vigore dal 20 nov 1957
Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
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