Art. 1
LEGGE 18 ottobre 1957, n. 1026
In vigore dal 20 nov 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla tabella A del regolamento per le Deputazioni di storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, è limitata alla Calabria e comprende le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
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