ProtocolloParte SESTA

Art. 232

In vigore dal 24 dic 1957
1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. 2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-232

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo