Protocollo›Parte SESTA
Art. 232
465 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-232