Protocollo›Parte SESTA
Art. 229
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-229