ProtocolloParte SESTA

Art. 224

In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace o della sicurezza internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-224

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