ProtocolloParte SESTA

Art. 219

In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-219

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