Protocollo›Parte SESTA
Art. 217
In vigore dal 24 dic 1957
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-217