Protocollo›Parte SESTA
Art. 213
In vigore dal 24 dic 1957
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-213