ProtocolloSez. QUARTA

Art. 166

In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all', terzo comma.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-166

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